Il Tribunale di Pavia con la sentenza (Tribunale di Pavia – III sez. civ. – sentenza n. 1070 del 11-11-2020) ha dato ragione ad uno studio medico in merito all’apposizione di n° 4 motori per il condizionamento d’aria. In sostanza il Giudice ha valutato che se gli stessi non ostacolano l’installazione di altri macchinari sulla facciata, e non comportano alcuna inservibilità della parte comune (muro esterno), nessun divieto o diniego può essere posto. Il Tribunale ha specificato che nella stessa posizione sul muro vi era già un motore di condizionamento e che in altri punti altri condomini avevano posto motori sulle parti comuni. L’installazione corrispondeva a esigenze ed interessi meritevoli di tutela. In primo luogo, la tutela della salute e, in secondo luogo il benessere fisico dei pazienti dello studio medico, già sottoposti a trattamenti. In conclusione, dunque, i condizionatori di uno studio medico possono essere installati sulla facciata del condominio se non violano l’art 1102 c.c., e non ledono il decoro architettonico, a maggior ragione se tale installazione è avvenuta per il benessere fisico.